Guida al conguaglio in condominio

Guida al conguaglio in condominio

Il conguaglio condominiale è la bolletta emessa dal gestore per recuperare la cifra relativa ai consumi effettivi non ancora calcolati in bolletta.

Il conguaglio condominiale per l’utenza luce o gas è la bolletta emessa dal gestore dell’energia elettrica o del gas metano per recuperare la cifra relativa ai consumi effettivi non ancora calcolati in bolletta (conguaglio a debito) o al contrario, per scorporare dai costi già sostenuti dal condominio quelli per le spese anticipate (conguaglio a credito).

Rispetto alla bolletta di conguaglio inviata alle utenze private, quindi, non vi è alcuna differenza nel modo in cui l’importo viene calcolato. Cambia il modo in cui avvengono la gestione del pagamento e la divisione della cifra fra i condomini, nel caso di conguaglio a debito. Tutto, infatti, dipende dalla tipologia di conguaglio emesso dal gestore.

Differenza tra conguaglio a debito e a credito

Come abbiamo detto, il conguaglio condominiale per le utenze luce e gas può essere a credito o debito, modalità dette anche, rispettivamente, conguaglio attivo e conguaglio passivo.

Le differenze sono:

  • Conguaglio attivo: il condominio ha già versato con le precedenti bollette una somma superiore rispetto ai consumi reali. In questo caso il condominio risulta a credito e la bolletta di conguaglio potrà riportare una somma da pagare pari a zero euro oppure una somma da restituire al condominio che però sarà non sarà effettivamente restituita ma sarà scorporata a partire dalle bollette successive. Il conguaglio attivo si verifica quando i consumi stimati sono inferiori rispetto ai consumi reali.
  • Conguaglio passivo: il condominio ha consumato e dunque speso più di quanto è già stato pagato con le precedenti bollette e dovrà quindi sostenere una spesa aggiuntiva per pareggiare i conti. In questo caso il condominio risulta a debito. La cifra da restituire è il totale fatturato nella bolletta di conguaglio.

Nel caso del conguaglio passivo o a debito, le ragioni per cui si è consumato e quindi speso più di quanto previsto possono essere molte. Per esempio, un aumento dei costi della materia prima; una stagione invernale particolarmente rigida che ha costretto all’utilizzo dei riscaldamenti in fasce orarie più ampie; un maggiore utilizzo dell’energia elettrica per la gestione degli spazi condominiali.

Per evitare di imbattersi in situazioni simili è sempre bene tenere sotto controllo i consumi non solo effettuando una lettura periodica dei contatori luce e gas condominiali ma anche scegliendo l’operatore luce e gas più conveniente.

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Chi deve pagare il conguaglio condominiale a debito?

Vivere in un condominio significa tra le altre cose partecipare alle spese dell’immobile, tra cui anche il pagamento delle utenze luce e gas.

Per chi possiede un appartamento in condominio in qualità di proprietario e occupa l’abitazione, sarà lui/lei a pagare le utenze. Per chi è in affitto invece, valgono le regole stabilite nel contratto di locazione.

In linea generale, quando si presenta un conguaglio, il proprietario deve pagare la sua parte di spese ma se è presente un contratto di affitto regolarmente registrato, è l’inquilino a dover pagare tali spese.

Ciò vale anche nel caso in cui la bolletta di conguaglio luce o gas arrivi al termine di un contratto di locazione ma faccia riferimento a un periodo in cui l’affittuario occupava ancora l’immobile. In questo caso è sempre l’ex inquilino a dover pagare la bolletta di conguaglio partecipando alla ripartizione delle spese fra tutti i condomini.

Come avviene la ripartizione delle spese di conguaglio fra i condomini

La ripartizione della bolletta di conguaglio a debito viene effettuata dall’amministratore di condominio per tutti gli abitanti dello stabile.

L’amministratore è tenuto anche a fare un bilancio delle spese luce e gas che idealmente il condominio dovrà sostenere nel corso dell’anno solare. In base al bilancio l’amministratore definisce la quota che ciascun nucleo abitativo dell’immobile dovrà versare a credito per la gestione e il pagamento delle spese previste nell’anno.

All’arrivo della bolletta di conguaglio a debito, l’amministratore ripartisce le spese. Fa fede anche il voto dell’assemblea condominiale qualora si presentassero criticità o si decidesse di valutare un nuovo gestore per la fornitura luce e gas grazie al quale risparmiare nell’anno successivo.

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